Vietato pubblicare foto dei figli sui social se un genitore è contrario

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Secondo una sentenza del Tribunale di Mantova, depositata lo scorso 19 settembre è vietato pubblicare sui social foto dei figli minori se anche solo un genitore è contrario. Una madre e un padre, senza il reciproco consenso, non potranno più postare sui social network le immagini della prole. La sentenza chiede a una mamma di rimuovere tutti gli scatti condivisi su Facebook dei due figlioletti di uno e tre anni e mezzo.

Le motivazioni del provvedimento

“L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi», recita il provvedimento. Il rischio maggiore è «la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate». C’è il pericolo che attraverso dei fotomontaggi, per esempio, i volti dei piccoli possano essere manipolati per diffondere materiale pedo-pornografico in Rete. Di qui la sentenza: va bene pubblicare gli scatti, purché entrambi i genitori siano d’accordo.

Il caso era stato sollevato da un padre separato

Il giudice è entrato nel merito della tutela dell’immagine (articolo 10 del Codice civile), della tutela della riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 196 del 2013), dei diritti dell’infanzia (Convenzione di New York). Una sfilza di diritti sui quali pochi genitori oggi davvero si interrogano.
Nello scorso aprile il Tribunale aveva deciso per l’affido condiviso e la residenza dei bambini con la mamma: il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per rivedere tali accordi, non risultando provata “una grave inadeguatezza educativa” della donna, ma ha rilevato che, nonostante nell’accordo fosse stato stabilito l’obbligo di non postare le foto dei bimbi sui social e la donna si fosse impegnata a rimuovere quelle già diffuse, in realtà numerose immagini erano state pubblicate ancora successivamente.

La norma giuridica

Il giudice cita anche la normativa di tutela dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016 che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, secondo cui “la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “a sua diffusione costituisce “una interferenza nella vita privata”. Dunque, “considerato che il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network” l’ordine di inibitoria e di rimozione “va impartito immediatamente”, ha stabilito il giudice decidendo in via provvisoria, e “ritenuta la necessità” di acquisire “dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti”, ha anche disposto che il Servizio Tutela Minori riferisca “ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori”.

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