Non è un obbligo, ma una possibilità: l’amministratore di condominio può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre. Ovvero acqua, luce e gas.
Il contratto di erogazione dell’acqua, della luce e del gas, a favore del condominio o di persone, verso il corrispettivo di un prezzo, è un contratto di somministrazione mediante il quale «se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente, e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso» (articolo 1565 codice civile).
L’ente erogante, in caso di morosità dell’utente, non dovrebbe sospendere la fornitura in assenza di una comunicazione scritta di preavviso e sarà invece legittima la sospensione se non venisse sanata subito dopo.
Occorre ricordare che la nuova formulazione dell’articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione afferma che, in caso di morosità, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condòmini i cui dati devono essere forniti dall’amministratore se richiesti.
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