Ministero: Novità GPS 2026/2028, tutti i dettagli sui servizi e il loro impatto.
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Il tema dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) suscita ancora interrogativi tra gli aspiranti docenti italiani. Comprendere come vengono valutati i titoli e i servizi dichiarati nelle domande è fondamentale per evitare errori e determinare correttamente il punteggio in graduatoria.
La nota n. 8082 del 30 marzo 2026, emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, offre indicazioni operative agli Uffici scolastici territoriali. Queste linee guida mirano a garantire un’interpretazione uniforme delle norme durante il processo di aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2026/2028.
Servizio senza titolo e educazione motoria nella primaria
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la valutazione del servizio svolto senza il titolo di accesso. La nota afferma che tale servizio può essere valutato solo se l’aspirante possiede il titolo al momento dell’inserimento nella graduatoria. Esiste però un’eccezione per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; in questo caso, il servizio prestato è valutabile come servizio specifico nella seconda fascia delle GPS per le corrispondenti tipologie di posto.
In merito agli insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria, il Ministero stabilisce che il servizio prestato su posti di sostegno da docenti privi del titolo di accesso non è valutabile. Questo perché i docenti di educazione motoria sono equiparati ai docenti dello stesso grado di istruzione e non possono essere impiegati in altri insegnamenti nella primaria.
Specializzazione sul sostegno e titoli CLIL
La nota ministeriale analizza anche la specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, importante per molti aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie con riserva. Coloro che erano stati inseriti con riserva nella prima fascia sostegno per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 e che comunicano il conseguimento del titolo in Italia, possono essere inseriti a pieno titolo nella prima fascia sostegno per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.
Il documento chiarisce che se un aspirante, iscritto con riserva, comunica il conseguimento del titolo in Italia e decide di entrare nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo, la posizione precedente con riserva verrà eliminata. Inoltre, i docenti coinvolti in percorsi di specializzazione previsti dalla normativa, che non conseguono il titolo al termine del percorso, saranno depennati dalle graduatorie.
In tema di certificazioni linguistiche, la nota stabilisce che sono valutabili solo le certificazioni rilasciate quando l’ente era autorizzato. Anche se oggi l’ente non è più accreditato, il titolo rimane valido se conseguito in un periodo autorizzato. Le certificazioni CLIL sono valutabili solo se rilasciate da università. Pertanto, i titoli non conformi a questa regola subiranno decurtazioni di punteggio.
Certificazioni informatiche e diploma EsaBac
Le modalità di valutazione delle certificazioni informatiche sono state chiarite nella nota ministeriale. I docenti che avevano già ottenuto valutazione secondo le tabelle previste mantengono il punteggio, fino a un massimo di 2 punti. Se un docente con GPS presenta domanda di aggiornamento per un nuovo insegnamento della stessa tabella di valutazione, le certificazioni informatiche possono essere sfruttate anche per il nuovo insegnamento.
Per quanto riguarda le nuove certificazioni informatiche, sarà valutabile solo una certificazione per ciascun framework. In aggiunta, il diploma EsaBac non è requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera – Francese), poiché è necessario conseguire il titolo in uno dei Paesi di madrelingua francese.
Le disposizioni ministeriali chiariscono anche le classi di concorso accorpate. Se un’abilitazione è stata conseguita dopo l’entrata in vigore del decreto n. 255 del 2023, non sarà attribuito punteggio all’altra classe di concorso accorpata. Gli aspiranti devono prestare attenzione anche alla durata del servizio dichiarato; in caso di scadenza del contratto successiva rispetto alla reale durata, il servizio non sarà valutabile.
Titoli Montessori, Pizzigoni e Agazzi
Infine, la nota ministeriale si sofferma sulla valutazione dei titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi. Sono valutabili solo i titoli di abilitazione all’insegnamento con tali metodi. Titoli di specializzazione o perfezionamento, anche se rilasciati da enti accreditati, non saranno validi.
Per le GPS di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado (classe A055), non si applica più la disciplina transitoria della normativa precedente. Non sarà più richiesto il servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali come requisito di accesso. Inoltre, il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento, se utilizzato come requisito di accesso al diploma accademico di II livello, non potrà essere valutato come ulteriore titolo.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le note ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Fonti ufficiali: Ministero dell’Istruzione e del Merito, nota n. 8082 del 30 marzo 2026.
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