Mobilità 2026/2027: Valutazione del servizio non di ruolo per un futuro più efficiente.

Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università

Mobilità 2026/2027: Valutazione del servizio non di ruolo per un futuro più efficiente.

Con l’approssimarsi delle operazioni di mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/2027, molti insegnanti si pongono interrogativi sui criteri di valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio. È fondamentale considerare non solo il servizio prestato nel proprio ruolo, ma anche quello svolto in contesti e situazioni differenti.

Particolarmente importante è la valutazione del servizio non di ruolo, che include le esperienze professionali accumulate prima dell’immissione in ruolo o in posizioni diverse. Le modalità di calcolo sono stabilite dal CCNI sulla mobilità 2025/2028, evidenziando differenze significative tra mobilità volontaria e d’ufficio.

Mobilità docenti 2026/27: valutazione del servizio pre ruolo

Per la mobilità docenti 2026/2027, assume un ruolo cruciale la valutazione del servizio prestato non esclusivamente nel proprio ruolo di titolarità, ma anche al di fuori di esso. L’allegato 2 del CCNI sulla mobilità, in particolare nel punto B riguardante la valutazione del servizio non di ruolo, specifica che la modalità di calcolo differisce tra mobilità volontaria e d’ufficio.

In dettaglio:

Gli anni di servizio precedenti alla nomina nel ruolo di appartenenza, o prestati in ruoli differenti, sono conteggiati per intero rispetto ai diritti giuridici ed economici nella carriera di appartenenza attuale.

Altri servizi considerati non di ruolo

All’interno della mobilità docenti 2026/2027, è prevista la valutazione di diversi altri servizi come non di ruolo, seguendo le disposizioni del CCNI sulla mobilità. Un esempio è il servizio con retrodatazione giuridica, che viene considerato tale quando la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza è anteriore a quella economica.

A questo proposito, sono qualificabili come servizi non di ruolo anche:

Il servizio come supplente è considerato non di ruolo se prestato per un periodo continuativo di almeno 180 giorni, così come se si estende dall’1 febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio finale o, nel caso della scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative. Inoltre, è anche considerato servizio non di ruolo quello pre ruolo svolto nel sostegno senza specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Riguardo ai docenti di ruolo con contratto a tempo determinato, il servizio prestato in classi di concorso diverse è valutato come servizio non di ruolo. Allo stesso modo, il servizio militare è considerato non di ruolo solamente se prestato in concomitanza con un rapporto d’impiego come docente a tempo determinato in scuole statali.

Casi particolari nel calcolo del punteggio

Nel contesto della mobilità docenti 2026/2027, emergono situazioni particolari che influenzano il calcolo del punteggio, sia per il servizio di ruolo che per quello non di ruolo. Un esempio è il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti ubicati nelle piccole isole, applicabile anche in caso di assenza dal servizio a causa di gravidanza, puerperio, servizio militare o civile.

In casi di aspettativa per motivi familiari, il punteggio viene attribuito per intero se il docente ha prestato servizio non inferiore a 180 giorni durante l’anno scolastico in questione. Diversamente, non verrà calcolato alcun punteggio. Periodi di congedo disciplinati dal decreto legislativo 151/2001, inclusi quelli per maternità, paternità e malattia del figlio, sono computabili nell’anzianità di servizio.

Infine, per quanto concerne il servizio di dottorato o di ricerca, il personale docente di ruolo che abbia partecipato a corsi di dottorato o borse di studio da enti pubblici o privati può far valere il periodo di permanenza come servizio effettivo.

Il servizio è riconosciuto come:

Tuttavia, il servizio nelle scuole paritarie non è riconosciuto ai fini della carriera, salvo alcuni casi specifici, come il servizio prestato nelle paritarie primarie fino al 31 agosto 2008, nelle scuole dell’infanzia comunali paritarie e nelle scuole secondarie pareggiate.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il [sito del MIUR](https://www.miur.gov.it/).

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