Permessi per lutto: guida pratica per il personale ATA e le modalità di richiesta.
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Il personale scolastico ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto, ma le condizioni variano in base al grado di parentela del defunto. Il quadro normativo contrattuale vigente stabilisce in modo chiaro le differenze tra dipendenti di ruolo e precari, specificando quali familiari possono giustificare l’assenza retribuita. In questo articolo vedremo in dettaglio chi ha diritto a tali permessi e quali sono le regole applicabili.
I diritti del personale scolastico in caso di lutto
Il riferimento normativo per i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato è l’articolo 15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009. Questo articolo riconosce il diritto a tre giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso, utilizzabili anche in modo non consecutivo. È importante sottolineare che il dipendente deve presentare idonea documentazione, che può anche essere autocertificata. I tre giorni di permesso non incidono sulle ferie e vengono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Il permesso retribuito spetta in caso di lutto per il coniuge o per la parte dell’unione civile, per i parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle e nipoti di nonni), per gli affini di primo grado, ossia suoceri, generi e nuore, e per i conviventi stabili, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Questo schema offre una protezione importante per i lavoratori, che possono affrontare una situazione dolorosa come la perdita di un familiare senza il timore di subire venire meno ai loro doveri lavorativi.
Chi non ha diritto al permesso retribuito?
È fondamentale notare che non tutti i casi di lutto permettono l’accesso ai tre giorni di permesso retribuito. Per esempio, il decesso di nipoti (figli di fratelli o sorelle) non rientra tra i parenti classificati per il quale è previsto il permesso, considerati parenti di terzo grado. Analogamente, il lutto per zii propri o del coniuge è escluso, poiché rientra tra gli affini di terzo grado. I cognati, considerati affini di secondo grado, non danno diritto al permesso retribuito. In queste situazioni, il dipendente può richiedere permessi per motivi familiari, come delineato nell’art. 15, comma 2 del CCNL 2006/2009, ma ciò comporta un’assenza non retribuita.
Questa distinzione tra i gradi di parentela e affinità è cruciale. Non solo determina la tipologia di permesso accessibile, ma ha anche diverse implicazioni economiche per il lavoratore. Chi si trova in una situazione di lutto deve quindi tenere presente che la perdita di alcuni familiari non garantirà automaticamente l’assenza retribuita.
Cosa cambia per i precari e i casi di più lutti nell’anno scolastico
Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato, sono state introdotte modifiche significative dal 18 gennaio 2024, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo art. 35 del CCNL scuola 2019/2021. Nel comma 8 di tale articolo si riconosce anche per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto, applicando le stesse condizioni previste per il personale di ruolo e mantenendo invariato l’elenco dei familiari considerati.
Un altro aspetto da considerare è l’eventualità che un dipendente subisca più lutti nello stesso anno scolastico. In tali circostanze, il diritto a utilizzare i tre giorni di permesso si rinnova per ciascun evento luttuoso. L’ARAN ha confermato che il diritto sorge per ogni singola perdita, e i giorni possono essere fruiti in un “ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso”, garantendo così una certa flessibilità organizzativa al lavoratore.
È importante sottolineare che le regole e i diritti legati al permesso retribuito per lutto devono sempre essere verificate attraverso le fonti ufficiali, quali il CCNL e altre normative specifiche, per garantire una corretta interpretazione e applicazione delle stesse.
In questo contesto, è fondamentale per ogni lavoratore conoscersi i propri diritti per affrontare situazioni di lutto con maggiore serenità e sicurezza dal punto di vista lavorativo.
Fonti ufficiali: CCNL scuola 2006/2009; CCNL scuola 2019/2021; ARAN.
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