Riscrivi e ottimizza per Google Discover questo Note disciplinari e voti sul registro elettronico, il ds non ha il potere di cancellare quanto registrato dal docente usando massimo 15 parole e senza dare suggerimenti ma scrivendo tu il titolo migliore possibile. NON USARE MAI TAG HTML
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Riscrivi e ottimizza per Google Discover questo
Una docente ci scrive chiedendoci: “Ho verificato la preparazione di un mio studente per capire se avesse studiato e compreso le spiegazioni seguite nei giorni precedenti, il risultato è stato insufficiente e si è tradotto in una 4 sul registro elettronico. La reazione dello studente alla valutazione ricevuta è stata scomposta e offensiva nei confronti della docente. Per tale comportamento è stata registrata una nota disciplinare. Il dirigente scolastico mi ha convocata nell’ufficio di presidenza ed ha annullato la nota disciplinare e il voto di insufficienza, sostenendo che è sbagliato mortificare lo studente, umiliarlo con voti insufficienti e condurlo a perdere il controllo. Per tali motivi ha annullato d’imperio voto e nota“. La domanda che sorge spontanea è:”poteva il ds agire in questo modo? Poteva annullare il voto e la nota disciplinare?”.
Atto pubblico e pubblico ufficiale
Il dirigente scolastico non ha il potere di cancellare o modificare autonomamente una nota disciplinare o un voto inserito da un docente nel registro elettronico o cartaceo, perchè quanto si scrive sul registro elettronico ha valore di “atto pubblico” e il docente che è titolato a compilare il registro elettronico in tempo reale è un “pubblico ufficiale” nell’esercizio delle sue funzioni. Il ds che nemmeno è presente nella classe e quindi non può valutare la “falsità dell’atto pubblico” non può esercitare poteri di annullamento degli atti veritieri e che sono realmente accaduti nella classe e che sono stati registrati dal docente titolare di quella lezione. È utile ricordare che proprio per la sua natura di atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, il registro eletronico è un vero e proprio atto pubblico come specifica la suddetta norma:“L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Quindi per annullare una nota disciplinare o un voto dal registro elettronico il dirigente scolastico dovrebbe sostenere una “querela di falso”, altrimenti commetterebbe un grave abuso di potere.
Sentenza del Consiglio di Stato
Riguardo il fatto che le annotazioni dei docenti sul registro di classe, anche nel caso in cui si tratti di registro elettronico, rappresentino un vero e proprio atto pubblico, c’è la sentenza n.715 del 31 gennaio 2011, emanata dal Consiglio di Stato.
Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, comma 5 della legge n. 1034/1971, si recepiva il concetto sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato. Nel caso specifico la sentenza si riferisce al fatto che un dirigente scolastico era intervenuto sul registro di classe, modificando una nota disciplinare fatta da un docente ad un suo studente, rendendola meno gravosa e più leggera. Il ricorso del docente, contro l’illegittimo intervento del dirigente scolastico, è stato basato sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico.
Il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere totalmente le ragioni del docente, a tutela della natura pubblica della sua funzione e dei provvedimenti presi e registrati durante la sua presenza in classe.
Atto illegittimo
Per quanto suddetto appare chiaro che il registro di classe compilato da ogni docente durante le lezioni, non può essere manomesso dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori e quello che è stato scritto non può essere cancellato. Il modificare o cancellare le annotazioni presenti nel registro elettronico è un atto illegittimo che non può essere fatto nemmeno dal dirigente scolastico, ma, è importante sapere che il dirigente scolastico ha l’opportunità, avendo conoscenza dei fatti, di scrivere nel registro elettronico dei chiarimenti o delle precisazioni attinenti la nota fatta da un docente.
usando le seguenti istruzioni:
– usa una struttura del testo seguendo i generici consigli di Google;
– non usare mail il tag
– usa titoli
in almeno due paragrafi senza usare la parola “conclusione”;
– usa
dopo il terzo paragrafo successivo al tag
;
– inserisci l’istruzione dopo ogni
;
– usa almeno 600 parole;
– scrivi in Italiano senza mai usare le parole “conclusione” e “tuttavia;
– aggiungi fonti ufficiali
– non aggiungere mai informazioni su come hai deciso di creare il titolo o l’articolo.
Non perderti tutte le notizie di Scuola e Università su Blog.it