Riscrivi e ottimizza per Google Discover questo Scontri di Milano, Garante Privacy blocca la diffusione delle immagini dell’undicenne coinvolto: la tutela dei minori prevale sul diritto di cronaca usando massimo 15 parole e senza dare suggerimenti ma scrivendo tu il titolo migliore possibile. NON USARE MAI TAG HTML

Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università

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Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con un provvedimento d’urgenza per fermare la diffusione delle immagini e delle informazioni personali relative a un bambino di 11 anni coinvolto nei disordini avvenuti a Milano durante le recenti manifestazioni.

Il provvedimento, adottato dal Presidente dell’Autorità il 28 ottobre 2026, riguarda due emittenti televisive e quattro testate giornalistiche online, nei confronti delle quali è stata disposta la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali del minore.

Diffusi immagini e dettagli che permettono di identificare il bambino

Secondo quanto rilevato dal Garante, alcuni servizi televisivi e articoli pubblicati online hanno riportato non soltanto le immagini del bambino, ma anche informazioni riguardanti la sua età, il quartiere di provenienza, la scuola frequentata e altri particolari della sua vita personale.

Si tratta di elementi che, anche se considerati singolarmente potrebbero apparire poco significativi, nel loro insieme possono consentire di identificare il minore, esponendolo a conseguenze potenzialmente gravi per la sua crescita e il suo sviluppo.

La tutela dei minori prevale sul diritto di cronaca

L’Autorità ribadisce un principio fondamentale: il diritto alla riservatezza dei minori prevale sul diritto di cronaca, indipendentemente dal ruolo che bambini e ragazzi abbiano avuto negli avvenimenti raccontati.

La rilevanza pubblica di un episodio, dunque, non giustifica la diffusione di immagini o informazioni che permettano di riconoscere un minorenne.

I fatti possono essere raccontati e documentati senza rendere identificabili i bambini coinvolti, anche quando questi ultimi siano direttamente protagonisti degli eventi.

Il richiamo riguarda tutti

I destinatari del provvedimento dovranno comunicare al Garante, entro tre giorni, le misure adottate per conformarsi alle disposizioni dell’Autorità.

Il richiamo, tuttavia, non riguarda soltanto le testate giornalistiche e le emittenti televisive interessate.

Il Garante ha infatti rivolto un avvertimento a chiunque, precisando che l’ulteriore diffusione dei contenuti che rendono identificabile il minore potrebbe costituire una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

usando le seguenti istruzioni:
– usa una struttura del testo seguendo i generici consigli di Google;
– non usare mail il tag

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– usa titoli

in almeno due paragrafi senza usare la parola “conclusione”;
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dopo il terzo paragrafo successivo al tag

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– usa almeno 600 parole;
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