Saldo Imu e Tasi, chiarimenti e modalità di pagamento

Saldo Imu e Tasi, chiarimenti e modalità di pagamento

Saldo IMU e TASI scadenza 16 dicembre 2016: nessun aumento di aliquote. Si tratta di uno dei passaggi più importanti delle faq recentemente pubblicate dal MEF in materia di IMU e TASI 2016.

Sia per Tasi che per Imu vige il presupposto del possesso dell’immobile a qualunque titolo: proprietari ma anche coloro che detengono usufrutto, uso, abitazione (anche chi è in affitto, quindi) oltre ai coniugi assegnatari delle case coniugali.

L’obbligo del pagamento da parte di chi detiene immobili in locazioni o in usufrutto è valido soltanto ai fini della rasi e dipende esclusivamente dalle delibere del comune in cui gli immobili sono ubicati.

Qualora la delibera comunale 2016 avesse elevato alcune aliquote e ridotte altre, il cittadino può applicare solo quelle ridotte, applicando le stesse aliquote 2015 in luogo di quelle aumentate tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato. I contribuenti possono adempiere all’obbligo fiscale versando l’importo tramite Modello F24 ma anche tramite bollettino postale. 

Il bollettino postale per il saldo Imu e Tasi 2016 è precompilato, ossia sono indicati nel modulo di pagamento postale i dati relativi al numero di conto corrente e l’intestazione. Il contribuente è chiamato a compilare le restanti sezioni, ovvero l’importo dovuto il codice catastale del Comune, il numero di fabbricati posseduti all’interno del territorio comunale e se il versamento viene effettuato come acconto o come saldo. Nel caso del pagamento in scadenza il 16 dicembre, l’Imu e Tasi dovranno essere pagate a titolo di saldo. L’acconto, si ricorda, viene pagato il 16 giugno di ogni anno.

Poiché l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote IMU e TASI entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione – che per l’anno 2016 è stato fissato al 30 aprile 2016 – le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”, deve ritenersi che il versamento debba essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015.

Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, quali il dissesto finanziario e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

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