Sostituzioni docenti: avvisi WhatsApp non legittimi, rispettare il diritto alla disconnessione.
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Negli istituti scolastici, è prassi comune l’uso di WhatsApp per comunicare l’assenza dei docenti e le relative sostituzioni. Una docente ha sollevato un interrogativo importante: “È lecito per il collaboratore del dirigente scolastico utilizzare WhatsApp per inviare avvisi urgenti sulla sostituzione dei docenti assenti?” Inoltre, può questo collaboratore modificare il mio orario di servizio facendomi sostituire un insegnante in un’altra classe, lasciando la mia classe al docente di sostegno?
Uso di WhatsApp e diritto alla disconnessione
La questione dell’uso di WhatsApp e del diritto alla disconnessione è regolata dalla contrattazione integrativa di Istituto. In particolare, il CCNL scuola 2022-2024, all’articolo 11, comma 4, lettera c), stabilisce che si devono definire “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”. Questo passaggio evidenzia la necessità di proteggere il diritto dei docenti a “staccare la spina” una volta concluso il proprio orario lavorativo.
È fondamentale chiarire che, all’interno di ogni istituto e secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa, deve essere garantito il diritto alla disconnessione. Ciò implica che non possono esserci obblighi per il personale scolastico di rimanere connesso ai dispositivi digitali per ricevere comunicazioni da parte del dirigente scolastico, dei collaboratori o di altri colleghi.
L’uso di WhatsApp per comunicazioni di servizio non può essere considerato un mezzo ufficiale per l’invio di avvisi, circolari o altre comunicazioni formali. Pertanto, non è legittimo obbligare la docente X a consultare i gruppi WhatsApp scolastici al di fuori del proprio orario di lavoro. Comunque, l’invio di comunicazioni attraverso il registro elettronico o la mail istituzionale è appropriato, a patto che avvenga nelle fasce orarie stabilite dalla contrattazione di Istituto, per rispettare il diritto alla disconnessione.
Supplenza illegittima
La richiesta avanzata dal collaboratore del dirigente scolastico alla docente X di abbandonare la propria classe per sostituire un docente assente in un’altra classe è totalmente illegittima. Tali pratiche disruptano il normale svolgimento del servizio educativo di un docente, compromettono il diritto allo studio degli studenti e, nel caso in cui il docente di sostegno venga lasciato in una classe senza il docente curricolare, la necessaria compresenza didattica e di vigilanza. È, quindi, un’azione che viola non solo le norme contrattuali, ma anche i diritti degli studenti.
È fondamentale che le scuole stabiliscano modalità chiare di comunicazione ed evitino di utilizzare strumenti informali per avvisi ufficiali. La contrattazione integrativa dovrebbe specificare questi aspetti, affinché ciascun docente conosca diritti e doveri in merito alla propria posizione lavorativa, garantendo così anche la qualità dell’insegnamento e il benessere degli alunni.
In sintesi, è cruciale per il mondo della scuola instillare un ambiente di lavoro in cui siano rispettati i diritti di tutti i collaboratori e in cui vi sia chiarezza sui canali di comunicazione ufficiali. Ripristinare le corrette pratiche di comunicazione aiuterà a mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata per i docenti, assicurando che gli studenti ricevano l’educazione di qualità che meritano. Anche le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di formare un ambiente che rispetti le esigenze di tutti.
È evidente che una corretta gestione delle sostituzioni e della comunicazione tra i docenti è cruciale per garantire un servizio educativo di qualità e per il benessere psico-fisico di coloro che vi operano. In esse, si deve prestare attenzione alla formazione legata alle normative vigenti, anche in relazione all’uso di strumenti digitali come WhatsApp, per evitare inconvenienti e malintesi.
Fonti ufficiali: CCNL Scuola 2022-2024, Gazzetta Ufficiale.
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