Studente bocciato nonostante i bei voti: famiglia perde ricorso, TAR dà ragione alla scuola.
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Nel dibattito giudiziario riguardante l’ammissione di uno studente alla seconda media di un Istituto comprensivo statale, si è affrontata una questione di fondamentale importanza per la famiglia coinvolta e per l’istituzione scolastica. La decisione del Consiglio di classe di non ammettere lo studente ha portato alla presentazione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il “giudizio predittivo” ordinato dal tribunale e la riconferma della scuola
Il TAR Veneto ha imposto alla scuola di effettuare un “giudizio prognostico predittivo” per valutare le possibilità di recupero dello studente nel caso in cui fosse stato promosso nonostante le carenze evidenziate. Tuttavia, il Consiglio di classe ha confermato la decisione di non ammissione, sostenendo che il recupero delle lacune precedenti unito al nuovo programma sarebbe stato troppo gravoso per lo studente.
La battaglia della famiglia: “Un calo solo recente, il primo quadrimestre era positivo”
La famiglia ha contestato la decisione del Consiglio di classe, evidenziando i buoni risultati del primo quadrimestre e sostenendo che il calo delle performance era avvenuto solo di recente. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’istituto e ribadendo che la discrezionalità tecnica del Consiglio di classe è prioritaria nella valutazione degli studenti.
La sentenza del TAR: prevale la discrezionalità tecnica e il benessere del minore
Il TAR ha sottolineato che, secondo le normative vigenti, la promozione degli studenti è la regola generale, ma la bocciatura è legittima se giustificata da una motivazione adeguata. Inoltre, il percorso di recupero deve essere sia teoricamente possibile che sostenibile per lo studente. Le valutazioni del primo quadrimestre non sono considerate decisive poiché la prima fase della prima media ha principalmente una funzione di continuità con la scuola primaria.
Fonti ufficiali: https://www.giustizia-amministrativa.it/; https://www.miur.gov.it/.
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