Supplenze docenti: norme e sanzioni sui spezzoni personale.

Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università

Regolamentazione delle supplenze del personale docente secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

Dettagli sulla disciplina del completamento orario

L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, insieme alla circolare applicativa del 6 maggio 2026, ha definito la procedura per il conferimento delle supplenze del personale docente. In particolare, è stata confermata e dettagliata la disciplina riguardante il completamento dell’orario di servizio. Questo garantisce al docente supplente il raggiungimento del tempo pieno sia per le supplenze annuali e temporanee (da GAE e GPS) sia per quelle brevi e saltuarie (da Graduatorie d’Istituto). C’è da sottolineare che vi sono criteri organizzativi differenti tra i contratti a lungo termine conferiti dagli Uffici Scolastici Territoriali (USP) e le supplenze brevi attribuite dai dirigenti scolastici.

Diritto al completamento dell’orario e vincoli strutturali

Il diritto al completamento dell’orario settimanale fino al raggiungimento dell’orario di cattedra completo è finalizzato a garantire la stabilità economica e la piena prestazione lavorativa al docente supplente. I limiti orari complessivi variano a seconda del grado di scuola:

– 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
– 22 ore più 2 ore di programmazione settimanale per i docenti della scuola primaria;
– 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia.

Il completamento dell’orario può avvenire in un massimo di tre istituzioni scolastiche, articolate su non più di due comuni, in modo da garantire la facile raggiungibilità e la piena compatibilità dell’orario di servizio complessivo.

Completamento cattedra su supplenze da GAE e GPS

Il completamento dello spezzone a seguito del conferimento di una supplenza con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno da parte degli Uffici Scolastici Provinciali (USP) dipende da due fattori cruciali:

– La scelta dell’aspirante: è necessario che il docente abbia espresso esplicitamente la volontà di accettare un eventuale spezzone orario all’atto della presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi.
– La disponibilità e l’azione degli uffici: gli USP devono aggregare preventivamente gli spezzoni orari residui sul territorio per costituire dei posti orario completi. Tuttavia, il completamento viene assegnato solo se sono presenti spezzoni utili e compatibili nello stesso turno di nomina.

Inoltre, non è consentito frazionare una cattedra intera per permettere il completamento d’orario secondo l’art. 14, comma 19 dell’O.M. 27/2026.

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Non perderti tutte le notizie di Scuola e Università su Blog.it

Supplenze docenti: norme e sanzioni sui spezzoni personale. - Blog.it - Notizie, Lifestyle, Gossip, Viaggi, Tech e molto altro