Supplenze docenti: norme e sanzioni sui spezzoni personale. (pagina 2)
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Diritto al completamento dell’orario e vincoli strutturali
Il diritto al completamento dell’orario settimanale fino al raggiungimento dell’orario di cattedra completo è finalizzato a garantire la stabilità economica e la piena prestazione lavorativa al docente supplente. I limiti orari complessivi variano a seconda del grado di scuola:
– 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
– 22 ore più 2 ore di programmazione settimanale per i docenti della scuola primaria;
– 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia.
Il completamento dell’orario può avvenire in un massimo di tre istituzioni scolastiche, articolate su non più di due comuni, in modo da garantire la facile raggiungibilità e la piena compatibilità dell’orario di servizio complessivo.