Telecertificazione: quando sarà possibile ottenere il certificato medico di malattia a distanza?
Pubblicato il da Redazione - Attualità
Novità sul certificato medico e telemedicina: cosa c’è da sapere
La nuova normativa sulla sanità introduce la possibilità di ottenere il certificato di malattia tramite televisita, un passo importante verso la semplificazione della burocrazia sanitaria. La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2025), entrerà in vigore il 18 dicembre 2025. Questa novità facilita la vita dei pazienti, consentendo di ricevere un certificato senza la necessità di recarsi fisicamente dal medico, soprattutto in caso di febbre o altre malattie.
È importante sottolineare che questa legge non implica un immediato utilizzo per tutti. Sebbene si apra la strada alla telecertificazione, le modalità di applicazione verranno definite in un accordo successivo tra Stato e Regioni.
Cambio di passo nella certificazione medica: ecco la telemedicina
Il fulcro di questa riforma è l’articolo 58 della legge, dedicato alle “Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina”. Questo articolo stabilisce che la certificazione può avvalersi anche di dati clinici rilevati indirettamente tramite strumenti di telemedicina. Inoltre, il Ministero della Salute, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, definirà le modalità e i casi in cui si potrà ricorrere alla telecertificazione.
È un passaggio cruciale per il sistema sanitario: la legge è in vigore ma l’applicazione concreta dipenderà da regole condivise, che indicheranno quando, con quali strumenti e in quali limiti sarà possibile utilizzare la telemedicina per i certificati.
Applicazione della legge e impatti sul pubblico impiego
Una parte spesso trascurata nel dibattito è il fatto che l’articolo 58 modifica l’articolo 55-quinquies del D.Lgs. 165/2001, che regola il lavoro nella pubblica amministrazione. Questo implica che la modifica si inserisce specificamente nel contesto del pubblico impiego, ma la questione del “certificato di malattia” ha un impatto molto più ampio. Essa coinvolge un ecosistema complesso che comprende medici, piattaforme digitali, INPS e controlli.
In altre parole, sebbene la legge si concentri sulla pubblica amministrazione, il potenziale per un’applicazione più estesa nella sanità potrebbe rivelarsi significativo, a seconda di come verranno definite le operatività.
Dal 18 dicembre 2025 la legge sarà attiva, ma sarà necessario aspettare l’accordo Stato-Regioni per l’applicazione pratica. In questa fase, gli ambiti di utilizzo dei certificati di malattia tramite televisita non sono ancora chiari e potrebbe volerci del tempo per avviare concretamente questa innovazione.
Attualmente, il certificato di malattia è già telematico nella maggior parte dei casi. Il medico invia il certificato all’INPS e il lavoratore può utilizzare il numero di protocollo per le verifiche necessarie. Attraverso il portale dell’INPS, è possibile consultare i certificati ricevuti e recuperare attestati per il datore di lavoro. La vera novità introdotta dalla legge è quindi la possibilità di effettuare la valutazione medica anche da remoto.
Vantaggi attesi dalla televisita per certificati di malattia
Se implementata correttamente, la televisita per il certificato di malattia potrebbe portare a significativi vantaggi. Ad esempio:
- Riduzione degli accessi non necessari negli ambulatori, in particolare per sintomi riconoscibili e gestibili a distanza.
- Meno rischi di contagio in sala d’attesa, specialmente durante i picchi influenzali.
- Risparmio di tempo sia per medici che per pazienti, con impatti positivi sull’organizzazione della medicina generale.
È fondamentale notare che l’attuazione di questi benefici dipende dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni. Finché questo non sarà attuato, ci si troverà in una fase di attesa ma non distante dall’effettivo avvio. Durante questo periodo, è utile ricordare che anche con un certificato telematico è essenziale informare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, mantenendo la documentazione necessaria.
Per ulteriori informazioni ufficiali, si rimanda alle fonti della Gazzetta Ufficiale e del Ministero della Salute.
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