Titolarità: precedenza nell’assegnazione provvisoria per classe di concorso rispetto ad altro grado. (pagina 2)

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Titolarità: precedenza nell’assegnazione provvisoria per classe di concorso rispetto ad altro grado. (pagina 2)

L’articolo 7, comma 4 del CCNI stabilisce un principio fondamentale: la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso, posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. In altre parole, l’amministrazione scolastica esaminerà prima la possibilità di assegnare il docente nella sua classe di concorso o grado di istruzione di titolarità, prima di prendere in considerazione altre opzioni.

Facciamo un esempio pratico. Un docente titolare nella classe di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado) che richiede assegnazione provvisoria sia per la A-12 che per la A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) vedrà esaminata per prima la domanda relativa alla A-12.

Inoltre, l’articolo 7, comma 8 del CCNI specifica ulteriormente le modalità di assegnazione:

Questi due punti sono cruciali per comprendere l’ordine di priorità. Cerchiamo di analizzarli nel dettaglio.

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