La Sezione ha ritenuto il progetto di investimento proposto inconciliabile con la condizione posta dall’art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014, secondo cui le spese sono ammissibili “nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni” e non, come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali – produttive o di ricerca, anche per conto terzi – perseguite da ReiThera, né per le ancor più generali finalità di rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa. Il progetto di investimento produttivo, infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.M. non può riguardare l’intero complesso aziendale ma solo determinate “unità produttive”. L’acquisto della proprietà della sede operativa della società, sita in Castel Romano (RM), per un previsto importo di 4 milioni, non attiene alla singola “unità produttiva”, rappresentata dal realizzando impianto di infialamento e confezionamento, come sostenuto dall’amministrazione, ma riguarda l’intera sede dove la società svolge il complesso delle sue attività che “nel 2019 ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.”, come riportato nella stessa relazione di Invitalia.
(ITALPRESS) – (SEGUE).
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