Vademecum Biotestamento. L’Associazione Coscioni ha fornito un vademecum contenente indicazioni per redigere, autenticare e conservare le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), o Biotestamento. La legge sul testamento biologico è stata approvata dal Parlamento a fine legislatura.
Le DAT sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero le nostre volontà in materia di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a decidere o comunicare. Possono essere redatte in diverse forme: si può scrivere un testo di proprio pugno; si può scaricare e compilare un modulo reso disponibile dall’associazione Coscioni; si possono esprimere le volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. E’ possibile rinnovare, modificare o revocare le DAT in ogni momento. Il Biotestamento è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio Biotestamento, deleghi un fiduciario. Questa persona si assume la responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Il fiduciario dovrà possedere una copia del Biotestamento. Avrà il potere di attualizzare, in accordo con il personale sanitario, le disposizioni indicate. Nei casi in cui le DAT appaiano incongrue o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le DAT.
Ci sono varie modalità per autenticare le DAT. Con atto pubblico (atto redatto con un funzionario pubblico designato o attraverso un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio); con una scrittura privata autenticata (da un funzionario pubblico designato dal Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio) custodita dal soggetto; con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza (ufficio che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro); presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
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