Valutazione della continuità didattica: criteri e situazioni di perdita nel contratto docenti.
Pubblicato il da Germana Bevilacqua - Scuola e Università
Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle domande di mobilità e l’individuazione dei soprannumerari, molti docenti si interrogano su come venga calcolato il punteggio per la continuità. È importante chiarire in quali casi non si perde tale punteggio e se esso sia identico per le domande di mobilità e per le graduatorie interne d’istituto.
Calcolo del punteggio per la continuità didattica
L’allegato 2 all’O.M. stabilisce che il punteggio spettante per i servizi di ruolo prestati senza soluzione di continuità viene attribuito solo dopo il completamento del triennio nella scuola di attuale titolarità o in un precedente incarico triennale. Questo vale anche per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica.
Il punteggio per la mobilità volontaria viene così calcolato:
- Per i primi tre anni: 12 punti (4 punti all’anno);
- Per il quarto e quinto anno: 5 punti all’anno;
- Per ogni anno oltre il quinquennio: 6 punti all’anno.
Se il servizio è stato svolto nelle piccole isole, il punteggio si raddoppia, aumentando così le possibilità di ottenere una posizione favorevole nella graduatoria.
Punteggio nelle graduatorie interne e nel comune
Nella creazione delle graduatorie interne, la continuità nella scuola di attuale titolarità è valutata come segue:
- Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o per incarico triennale, si attribuiscono 5 punti per anno scolastico fino al quinquennio;
- Oltre il quinquennio, si attribuiscono 6 punti per anno scolastico.
È importante notare che, per l’individuazione del docente soprannumerario e per il trasferimento d’ufficio, viene considerata anche la continuità nel comune di attuale titolarità, a condizione che questa non sia già stata valutata come servizio nella scuola.
Per quanto riguarda la continuità nel comune, il punteggio assegnato è di 1 punto per anno scolastico e non è cumulabile con il punteggio previsto per la continuità nella scuola.
Dichiarazione del servizio e situazioni di perdita del punteggio
Nell’O.M. sono presenti diversi allegati, tra cui l’allegato F, che permette a ciascun docente di dichiarare non solo il servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, ma anche quello svolto nel comune, mantenendo la titolarità in altre scuole dello stesso comune.
È fondamentale essere a conoscenza delle situazioni in cui la continuità non si perde. Non va considerato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Secondo quanto indicato nella nota 5 alla tabella 2, non si perde la continuità nei seguenti casi:
- Trasferimenti tra posti dell’organico nello stesso circolo per la scuola primaria;
- Assenze per motivi di salute;
- Congedo per gravidanza e puerperio;
- Servizio militare o civile;
- Mando politico e aspettative sindacali non retribuite;
- Servizi di esonero per incarichi speciali.
D’altra parte, ci sono anche delle situazioni in cui si perde il punteggio di continuità, come nel caso di:
- Assegnazione provvisoria e trasferimento annuale, salvo esigenze particolari;
- Congedi per dottorati di ricerca;
- Attività di aspettativa superiori ai sei mesi;
- Servizi prestati in scuole diverse dalla propria titolarità senza corrispondenza.
Essere informati sulle modalità di calcolo del punteggio e sulle condizioni di continuità è essenziale per ogni docente coinvolto nelle procedure di mobilità e graduatorie. Una chiara comprensione delle normative può facilitare l’individuazione delle migliori opportunità di carriera.
Fonti ufficiali: MIUR
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