Visite mediche per personale ATA: 18 ore mensili di permesso, come richiedere e giustificare assenze.

Pubblicato il da Redazione - Scuola e Università

Visite mediche per personale ATA: 18 ore mensili di permesso, come richiedere e giustificare assenze.

La normativa relativa alle assenze del personale ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) per visite mediche e terapie si trova nell’articolo 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, che ha sostituito il precedente articolo 33 del CCNL del 19 aprile 2018.

Permessi One-Time per Visite e Terapie

Secondo l’articolo 69, il personale ATA può richiedere un massimo di 18 ore all’anno scolastico per assenze legate a visite mediche, terapie o esami diagnostici. Queste 18 ore possono essere utilizzate in modalità oraria o giornaliera.

I permessi per visite e terapie sono trattati come assenze per malattia ai fini del periodo di comporto. Tuttavia, esistono differenze economiche: i permessi orari non subiscono la riduzione del trattamento economico accessorio per i primi dieci giorni di malattia, garantendo una maggiore tutela economica al personale.

Per poter usufruire di queste ore, è necessario un preavviso di almeno tre giorni, ad eccezione dei casi di urgenza. Inoltre, l’assenza motivo di permesso deve essere sempre giustificata da un attestato rilasciato dalla struttura sanitaria competente.

Dettagli sui Permessi e Trattamenti Economici

Il monte ore di permessi riconosciuto al personale ATA per visite e terapie è cumulabile e include anche il tempo necessario per il tragitto verso e dal luogo di lavoro. Si considera, infatti, che sei ore di permessi utilizzate su base oraria equivalgano a un’intera giornata lavorativa nel calcolo del periodo di comporto.

Sotto il profilo economico, i dipendenti non subiscono decurtazioni sul trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di assenza per malattia quando utilizzano i permessi orari. Inoltre, è possibile utilizzare i permessi anche in modo cumulativo per un’intera giornata lavorativa, incidendo sul monte ore annuale di disponibilità.

Per i lavoratori con contratto part-time, le 18 ore di permesso devono essere riproporzionate in base all’orario effettivo di lavoro. Pertanto, è fondamentale valutare correttamente l’ammontare dei permessi in relazione al proprio contratto di lavoro.

Quando si richiedono permessi, la domanda deve essere presentata con almeno tre giorni di preavviso. In situazioni di urgenza, la comunicazione può avvenire anche 24 ore prima della fruizione, sempre entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si necessita del permesso.

L’assenza dev’essere giustificata tramite un documento rilasciato dal personale medico della struttura che ha effettuato la visita, e il dipendente ha la possibilità di inviare direttamente questa attestazione all’amministrazione oppure farlo tramite il medico che ha effettuato la prestazione.

È importante notare che i permessi orari previsti dall’art. 69 sono incompatibili con altri tipi di permessi orari legati a normative previste dalla legge e dal CCNL, nonché con riposi compensativi per prestazioni lavorative straordinarie. Tuttavia, permessi per assistenza a disabili o quelli previsti dalla legislazione sui congedi parentali possono essere richiesti contemporaneamente.

Quando si usufruisce di permessi su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore sarà soggetto alle stesse decurtazioni previste dalla normativa in caso di malattia nei primi dieci giorni.

Anche in situazioni dove le visite o terapie coincidono con un periodo di incapacità lavorativa, l’assenza viene considerata malattia, richiedendo attestazione sia per la malattia che per il trattamento avvenuto.

Per i dipendenti che devono sottoporsi a terapie ricorrenti, è sufficiente una sola certificazione del medico curante, che attesti la necessità di tali trattamenti. Dopodiché, per ogni visita o prestazione si richiederanno attestazioni singole.

Infine, ai dipendenti rimane la possibilità di optare per permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari o riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e la normativa aggiornato, accedendo a risorse ufficiali che forniscono dettagli specifici sulla gestione delle assenze nel settore scolastico.

Fonti: Governo Italiano, Ministero dell’Istruzione, Commissione Assistenza.

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