Caso Ferragni, Selvaggia Lucarelli: “resta colpevole di pubblicità ingannevole”
Il caso riguardante Chiara Ferragni ha acceso un dibattito pubblico soprattutto in relazione al tema della pubblicità ingannevole online. La questione legale ha coinvolto l’accusa di dichiarazioni non veritiere nelle promozioni di prodotti attraverso i suoi canali social, pratica che in Italia è regolamentata dal Codice del Consumo e dalle norme dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Secondo quanto riportato dall’AGCM, la pubblicità ingannevole è definita come qualsiasi informazione, indicazione o rappresentazione falsa o comunque capace di indurre in errore il consumatore riguardo a varie caratteristiche di un prodotto o servizio, tra cui l’origine, la composizione o i risultati ottenibili. In questo contesto, la sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito il proscioglimento per insufficienza di presupposti, chiarendo che non si poteva procedere con un’accusa di truffa aggravata.
Avvocati esperti in diritto della comunicazione e digitale, come l’avvocato Federico Buttarelli, sottolineano che «il proscioglimento non implica l’assenza di responsabilità, ma la valutazione della mancanza di elementi penali sufficienti. Resta importante la tutela del consumatore e la trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie.»
