Madre intenzionale può riconoscere figlio nato da PMA: novità legali e diritti.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma dell’art. 8 della legge 40 del 2004, che esclude il riconoscimento automatico dello stato di figlio per i nati in Italia da donne che hanno utilizzato tecniche di procreazione assistita all’estero. Questa decisione, derivante da una questione sollevata dal Tribunale di Lucca, sottolinea come tale esclusione violi i diritti del minore. La Corte ha evidenziato l’importanza di garantire ai bambini un’identità giuridica stabile e i diritti nei confronti di entrambi i genitori, considerato il loro impegno condiviso nel processo di procreazione.
Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004 e i Diritti del Minore
ROMA (ITALPRESS) – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 come costituzionalmente illegittimo. Tale illegittimità si riferisce alla mancata previsione che anche i bambini nati in Italia da madri che hanno ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero possano essere riconosciuti figli di entrambe le madri. Questa decisione è scaturita dalla sentenza numero 68, pubblicata oggi, che ha affrontato questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca.
Secondo la Corte, il divieto attuale per il nato in Italia di essere riconosciuto dalla madre intenzionale fin dalla nascita non tutela adeguatamente il miglior interesse del minore. Questo impedimento è stato considerato una violazione dell’articolo 2 della Costituzione, poiché incide sull’identità personale del bambino e sul suo diritto di avere un riconoscimento giuridico stabile sin dalla nascita. Inoltre, la Corte ha evidenziato che la normativa vigente risulta irragionevole e non giustificata da alcun controinteresse di natura costituzionale.
La sentenza sottolinea anche come l’articolo 30 della Costituzione venga compromesso, poiché nega ai minori i diritti connessi alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Gli obblighi di responsabilità nei confronti dei figli, quindi, devono estendersi a tutti i soggetti coinvolti nel processo di PMA, in modo che il minore possa beneficiare pienamente dei diritti legati alla genitorialità.
Infine, la Corte ha messo in evidenza due aspetti fondamentali: l’importanza dell’impegno condiviso tra i genitori nel ricorso alla PMA e la necessità di garantire che i diritti del minore siano pienamente riconosciuti nei confronti di entrambe le madri. Queste considerazioni rafforzano il principio che l’interesse del bambino deve rimanere al centro delle decisioni giuridiche che lo riguardano. (ITALPRESS) – Foto: Ipa Agency –
Illegittimità Costituzionale dell’Articolo 8 della Legge 40/2004
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’articolo 8 della legge 40 del 2004 costituzionalmente illegittimo. Questa decisione riguarda specificamente la mancata attribuzione dello stato di figlio al nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). La Corte ha stabilito che anche la donna che ha prestato consenso alla pratica fecondativa all’estero deve essere riconosciuta come genitore del bambino nato, sottolineando che questa mancanza non tutela adeguatamente gli interessi del minore.
Nel contesto della sentenza numero 68, pubblicata recentemente, i giudici hanno esaminato la questione sollevata dal Tribunale di Lucca, dichiarando che l’impossibilità per il nato di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto da entrambe le donne coinvolte viola l’articolo 2 della Costituzione. Tale articolo garantisce l’identità personale del nato, che ha il diritto di essere riconosciuto con uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita.
Inoltre, la Corte ha evidenziato come l’attuale disciplina risultasse irragionevole, violando anche l’articolo 3 della Costituzione. Questa norma stabilisce che nessuna discriminazione dovrebbe sussistere, e la situazione attuale non trova giustificazione. Inoltre, il riconoscimento dei diritti del bambino in relazione ai genitori è un elemento fondamentale per garantire una tutela completa e adeguata.
Infine, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali riguardanti la responsabilità genitoriale: il primo è il dovere reciproco che una coppia assume quando decide di ricorrere alla PMA. Il secondo è l’interesse primario del minore, che deve vedere riconosciuti i propri diritti nei confronti di entrambe le madri. Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti dei minori in situazioni di famiglia non tradizionale.
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