Le bevande di origine vegetale non potranno più chiamarsi “latte”

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Tutte le bevande che hanno un’origine vegetale non potranno più portare la denominazione di “latte” nella confezione. A deciderlo è stata la Corte Ue di Giustizia che ha stabilito infatti che i nomi “latte” e “formaggio” non possono più essere adoperati per indicare alimenti interamente di origine vegetale.

Più chiarezza per i consumatori

Niente più yogurt, panna, burro, crema di latte, latte o formaggio che non contengano latticini. E questo, specificano i giudici di Lussemburgo, “anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”.

Tutto nasce da una causa fra la società tedesca TofuTown e l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb contro la concorrenza sleale. Secondo quest’ultima, la TofuTown avrebbe violato la normativa comunitaria sulla denominazione degli alimenti commercializzando prodotti puramente vegetali con le denominazioni “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”, “Cream”.

La TofuDown si difende sottolineando che nei sui alimenti le denominazioni «burro», «crema» e «latte» appaiono sempre associate a termini che chiariscono l’origine vegetale dei prodotti in questione (tipo «burro di Tofu» o «crema di riso»). Ma per la Corte queste precauzioni non sono sufficienti a non far cadere il consumatore nell’equivoco. Insomma: il latte è tale solo se proviene da un animale. E quindi merita un copyright.

Il regolamento Ue

Le norme di tutela sono contenute nel regolamento comunitario 1234/2007 secondo cui il termine «latte» si riferisce solo al «prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione». La corretta dicitura per identificare un prodotto «simile al latte» ma vegan – quella usata già adesso nella maggioranza dei prodotti in vendita in Italia – è pertanto «bevanda vegetale a base di…». Poche e regolamentate anche le eccezioni: per latte di mandorla e di cocco e per il burro di cacao perché si tratta di «denominazioni tradizionali».

 

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