Regeni, la Consulta accoglie il ricorso: il processo riprende a seguito delle nuove decisioni.
La Corte costituzionale ha accolto un ricorso riguardante il diritto di difesa nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La questione è sorta dall’esigenza di coprire i costi delle consulenze tecniche necessarie, come la traduzione di documenti in arabo. I difensori d’ufficio avevano contestato l’illegittimità della normativa che non prevedeva l’anticipo da parte dello Stato delle spese per il consulente di parte in assenza dell’imputato. La Corte ha dichiarato l’articolo 225 comma 2 del codice di procedura penale non conforme all’articolo 24 della Costituzione, stabilendo la necessità di tutela del diritto di difesa anche in tali eccezionali circostanze.
La Corte Costituzionale e i Diritti di Difesa nel Processo Regeni
Roma (ITALPRESS) – La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Corte d’assise di Roma riguardo al processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Tale questione si concentra sul diritto di difesa e sui costi delle consulenze tecniche. Nel corso del processo, è stata disposta una perizia per la traduzione di un documento in arabo, essenziale per il giudizio. Gli avvocati d’ufficio hanno richiesto di nominare un consulente a spese dello Stato, contestando l’illegittimità della normativa vigente, che non prevede l’anticipazione dei costi nelle circostanze specifiche del processo in assenza.
La Corte ha sospeso temporaneamente il processo in attesa di una decisione sul ricorso, e ora potrà riprendere. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione. In particolare, questo articolo non garantisce che le spese per il consulente nominato dal difensore d’ufficio siano anticipate dallo Stato.
In merito ai diritti di ripetizione dei costi, il magistrato stabilirà le modalità secondo l’articolo 83 del testo unico sulle spese di giustizia. L’eccezione si applica ai casi di processi per reati ai sensi della Convenzione di New York contro la tortura, quando l’impossibilità di assistenza da parte dello Stato di appartenenza rende difficile comunicare all’imputato l’andamento del processo.
La Corte ha evidenziato l’importanza delle competenze tecnico-scientifiche nel processo penale, affermando che ogni limitazione sull’uso del consulente da parte dell’imputato compromette il suo diritto di difesa. Tuttavia, in situazioni in cui l’assenza dell’imputato sia dovuta alla mancata collaborazione del suo Stato di origine, si richiede un adattamento delle norme per garantire una difesa effettiva. L’introduzione di un’ipotesi di anticipazione statale per i costi dei consulenti, con la possibilità di recuperare tali importi in caso di rintraccio dell’imputato, si rivela necessaria per colmare questa lacuna normativa.
Sentenza della Corte Costituzionale sul Diritto di Difesa nel Processo per l’Omicidio di Giulio Regeni
La Corte costituzionale ha accolto un ricorso relativo alla questione posta dalla Corte d’assise di Roma, nell’ambito del processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Tale ricorso riguardava il diritto di difesa in relazione ai costi delle consulenze tecniche. Il Collegio aveva ordinato una perizia per tradurre un documento in lingua araba, considerato di fondamentale importanza per il giudizio. Gli avvocati d’ufficio degli imputati avevano quindi richiesto di poter nominare un consulente a carico dello Stato, contestando l’illegittimità della normativa vigente che non prevedeva tale anticipazione per i processi condotti in assenza.
Dopo aver sospeso il processo in attesa della decisione della Corte, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni del codice di procedura penale, in particolare l’articolo 225, comma 2, che non prevedeva l’anticipazione delle spese per il consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio. La Corte ha sottolineato la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, relativo al diritto di difesa, stabilendo che ogni limitazione al valido supporto tecnico pregiudica i diritti del difensore e del proprio cliente.
È stato specificato che in situazioni di assenza dell’imputato, per delitti di particolare gravità come quelli previsti dalla Convenzione di New York contro la tortura, la mancata assistenza dello Stato di provenienza compromette il diritto alla difesa. In tali casi, non si può considerare una rinuncia deliberata dell’imputato ai propri diritti processuali. La Corte ha quindi ritenuto essenziale che il difensore d’ufficio possa contare su un supporto tecnico senza gravare di costi destinati a ostacolare il processo.
Infine, la Corte ha introdotto una misura eccezionale, che prevede l’anticipazione degli onorari e delle spese per consulenze tecniche, riservando allo Stato la possibilità di recuperare gli importi dagli imputati se dovessero diventare reperibili in un secondo momento. Questo intervento normativo intende garantire il rispetto del diritto di difesa, colmando una lacuna nella legislazione vigente.
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