Tar del Lazio: rigettato il concorso per chi ha lavorato tre anni nelle paritarie.

Tar del Lazio: rigettato il concorso per chi ha lavorato tre anni nelle paritarie.

Tar del Lazio: rigettato il concorso per chi ha lavorato tre anni nelle paritarie.

Tar del Lazio: Il Concorso Straordinario Non Riconosce Tre Anni di Servizio nelle Scuole Paritarie

Una recente sentenza del Tar del Lazio (n. 17665/2025) ha suscitato un acceso dibattito riguardo l’ammissione dei docenti alle procedure per il concorso straordinario. La Corte ha respinto il ricorso di un gruppo di aspiranti insegnanti che, dopo aver accumulato tre anni di servizio nelle scuole paritarie, avevano sperato di partecipare al concorso. Secondo i giudici, il concorso non può essere considerato una selezione aperta a tutti, ma rappresenta una misura straordinaria pensata per affrontare l’emergenza del precariato nel settore scolastico.

La sentenza ha ribadito che il concorso straordinario non è frutto di una selezione basata esclusivamente su titoli e abilitazioni, ma una risposta a una situazione critica che affligge il sistema scolastico italiano da anni. Come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, i magistrati hanno messo in evidenza che le ristrettezze di questo concorso servivano a dare priorità a quei docenti che insegnano nella scuola statale, i quali hanno già affrontato l’incertezza e la precarietà del lavoro per lungo tempo.

Il Giudizio del Tar: Distinzione tra Scuole Statali e Paritarie

In merito alle eagerate dei candidati delle scuole paritarie, la Corte ha chiarito che non sussiste alcuna ingiustizia nel riservare il concorso a una platea ristretta, e ha ritenuto legittimo mantenere un canale ordinario per coloro che non possiedono i requisiti richiesti. Ciò significa che i tre anni di servizio nei contesti paritari non possono essere equiparati a quelli trascorsi nelle scuole statali, in quanto il concorso straordinario si rivolge specificamente a chi vanta esperienza nel settore pubblico.

Inoltre, la decisione ha escluso che le esperienze maturate in scuole private o presso enti accreditati potessero conferire una priorità o un valore aggiunto nel contesto del concorso. I giudici hanno affermato che i criteri di ammissibilità devono avere come riferimento principale il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali. Pertanto, i docenti che hanno svolto supplenze presso scuole paritarie o altre realtà analoghe continuano a rimanere esclusi da questa opportunità.


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