Il caso Falsissimo: perché il format è andato in onda nonostante il blocco giudiziario
Il nodo giuridico: libertà di espressione vs tutela della reputazione
Nel provvedimento i giudici hanno osservato che Corona non è iscritto all’albo dei giornalisti né soggetto ai codici deontologici che disciplinano la stampa professionale, e che quindi *Falsissimo* non può essere equiparato a un prodotto giornalistico tutelato dall’articolo 21 della Costituzione. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Inoltre, il tribunale ha ritenuto che la pubblicazione di dettagli privati – soprattutto riguardanti la sfera sessuale o le abitudini personali di un individuo – non costituisse di per sé un interesse pubblico sufficientemente motivato da giustificare la diffusione senza riscontri certi.
Questa distinzione tra diritto di cronaca e libertà di criticare o raccontare opinioni non è solo centrale nel caso specifico, ma apre un dibattito più ampio su dove finisca la libertà di espressione online e inizi la responsabilità personale e civile per contenuti potenzialmente lesivi.
I rischi per Corona e le mosse future
Il provvedimento prevede sanzioni economiche **(circa 2.000 euro per ogni violazione)** nel caso di ulteriori contenuti ritenuti in contrasto con l’ordinanza, e impone a Corona di consegnare al tribunale tutti i materiali che facevano parte delle puntate ora bloccate.
L’ex fotografo ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso in appello, sostenendo che la sua attività rientri nel diritto a esprimere opinioni e informazioni. Le prossime settimane saranno decisive per verificare se la corte di secondo grado confermerà o modificherà il blocco, con potenziali implicazioni per il formato e per la sua libertà di pubblicazione.
In questo scontro giudiziario e mediatico si disegna un capitolo significativo sulle tensioni tra creatività digitale, responsabilità legale e libertà di espressione nell’era dei contenuti online.
