Valutazione della continuità didattica: criteri e situazioni di perdita nel contratto docenti.
Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle domande di mobilità e l’individuazione dei soprannumerari, molti docenti si interrogano su come venga calcolato il punteggio per la continuità. È importante chiarire in quali casi non si perde tale punteggio e se esso sia identico per le domande di mobilità e per le graduatorie interne d’istituto.
Calcolo del punteggio per la continuità didattica
L’allegato 2 all’O.M. stabilisce che il punteggio spettante per i servizi di ruolo prestati senza soluzione di continuità viene attribuito solo dopo il completamento del triennio nella scuola di attuale titolarità o in un precedente incarico triennale. Questo vale anche per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica.
Il punteggio per la mobilità volontaria viene così calcolato:
- Per i primi tre anni: 12 punti (4 punti all’anno);
- Per il quarto e quinto anno: 5 punti all’anno;
- Per ogni anno oltre il quinquennio: 6 punti all’anno.
Se il servizio è stato svolto nelle piccole isole, il punteggio si raddoppia, aumentando così le possibilità di ottenere una posizione favorevole nella graduatoria.
