Verifica immediata delle dichiarazioni per il punteggio del personale ATA nella scuola.
Una collaboratrice scolastica, identificata come X, ha posto un’importante domanda sul suo status normativo in un Istituto Comprensivo del Piemonte. È stata recentemente nominata supplente tramite le graduatorie di terza fascia ATA e ha ricevuto una comunicazione dal dirigente scolastico riguardante l’avvio di un procedimento di controllo sui titoli posseduti. Questo articolo analizza la legittimità di tale comunicazione secondo le norme vigenti.
Normativa di Riferimento
Secondo quanto emerso, la comunicazione ricevuta dalla collaboratrice scolastica non risulta conforme alla normativa vigente. L’Istituto Comprensivo piemontese sembra confondere le procedure relative alla verifica dei titoli per il personale docente con quelle per il personale ATA, in particolare per il profilo di collaboratore scolastico. È essenziale chiarire che la normativa di riferimento per i controlli sui titoli del personale ATA è regolamentata diversamente rispetto a quella per i docenti.
Il dirigente scolastico ha citato l’OM 88 del 16 maggio 2024, articoli 8 commi 7-10, che riguarda specificamente il personale docente. Questa ordinanza si applica alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per docenti e educatori, non per il personale ATA, come nel caso della collaboratrice scolastica in questione.
Per quanto riguarda il controllo dei titoli, il dirigente scolastico avrebbe dovuto riferirsi al Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024, che disciplina le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per diversi profili, tra cui quello di collaboratore scolastico.
