Ore di lezione sottratte agli studenti: assenze computabili non autorizzate dal Consiglio di classe.
La figura del Consiglio di classe: responsabilità e competenze
La responsabilità della presenza in aula degli studenti, così come il rispetto della programmazione didattica, ricade sui membri del Consiglio di classe. Questo organo collegiale è essenziale per coordinare le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, definendo ciò che gli alunni devono o possono seguire. Spesso, però, accade che alunni vengano prelevati da lezioni per partecipare a iniziative promosse da altri docenti o dal dirigente scolastico. In questi casi, quando l’attività non è stata approvata dal Consiglio di classe, l’assenza deve essere considerata ingiustificata e influisce sul totale delle assenze ammesse per la validità dell’anno scolastico.
La normativa italiana stabilisce che il Consiglio di classe è regolato dall’art. 3 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, il quale ne definisce le competenze nel coordinamento didattico e nei rapporti interdisciplinari. Ulteriori conferme si trovano nell’art. 5 del D.Lgs. 297/94. È fondamentale sapere, in base all’art. 37 del medesimo decreto, che il Consiglio di classe può considerare valide le sue sedute anche senza la presenza di una maggioranza dei membri, fatta eccezione per le attività di scrutinio, dove è necessaria la partecipazione del Collegio perfetto.
Ogni componente dell’organo collegiale viene eletto dagli appartenenti alla medesima categoria, con i genitori che scelgono i loro rappresentanti. Le funzioni di questi organi variano: sono consultive e propositive a livello di base, come nei consigli di classe e interclasse, mentre diventano deliberative ai livelli superiori.
