Anno di prova: cos’è, requisiti e quando è rinviabile.
Rinvio dell’Anno di Formazione e Prova: Le Circostanze Ammesse
L’anno di formazione e prova può essere rinviato in determinati casi, previsti dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Un docente può posticipare l’anno di prova al primo anno scolastico utile per i seguenti motivi:
- Congedo di maternità: Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per le madri lavoratrici.
- Congedo di paternità: Periodo di astensione dal lavoro concesso ai padri lavoratori.
- Aspettativa non retribuita: Periodo di assenza dal lavoro richiesto dal dipendente per motivi personali o familiari.
Inoltre, l’anno di formazione e prova può essere rinviato per i docenti che usufruiscono di:
- Assegno di ricerca: Borsa di studio finalizzata alla ricerca scientifica.
- Frequenza di un dottorato di ricerca: Percorso di studi di livello universitario finalizzato all’acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
In questi casi specifici, il rinvio è possibile fino al primo anno scolastico utile successivo alla conclusione dell’impegno (assegno di ricerca o dottorato).
