Anticipo TFR e TFS: chi ne ha diritto e quanto puoi ottenere?
Anticipo TFS/TFR per il Personale della Scuola: Guida Pratica
La Normativa e l’Accesso all’Anticipo
La normativa attuale consente al personale del comparto scuola, in procinto di cessare dal servizio, di richiedere l’anticipo della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Questo meccanismo di finanziamento, introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rappresenta una significativa agevolazione per chi sta per andare in pensione.
La circolare riguardante le cessazioni dal servizio a partire dal 1° settembre 2026 offre linee guida dettagliate riguardo a questo processo.
Chi Ha Diritto e Importo Massimo
L’anticipo del TFS/TFR è una facoltà accessibile a tutti i dipendenti che hanno risolto il loro rapporto di lavoro e hanno maturato il diritto alla pensione, secondo le seguenti casistiche:
- Pensione Flessibile: Inclusi i diritti pensionistici per Quota 100 (maturata entro il 31 dicembre 2021), Quota 102 (entro il 31 dicembre 2022) e Quota 103 (entro il 31 dicembre 2023).
- Pensione Ordinaria: Riguarda il personale che ha ottenuto il diritto alla pensione in base ai requisiti ordinari stabiliti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Gli aventi diritto possono presentare una richiesta di finanziamento per l’indennità di fine servizio presso le banche o gli intermediari finanziari che aderiscono a un accordo specifico. L’importo massimo del finanziamento è fissato a 45.000 euro.
