Congedo 24 mesi vs. 3 giorni L.104: differenze nei permessi per familiari in difficoltà.

Congedo 24 mesi vs. 3 giorni L.104: differenze nei permessi per familiari in difficoltà.

Quando si parla di permessi per assistenza a familiari disabili, è fondamentale conoscere le opzioni...

Quando si parla di permessi per assistenza a familiari disabili, è fondamentale conoscere le opzioni disponibili. Esistono due principali categorie di permessi: i tre giorni mensili previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/92 e il congedo fino a 24 mesi ai sensi dell’art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001. Entrambi i permessi hanno caratteristiche specifiche sia dal punto di vista della richiesta che della loro gestione giuridica ed economica. In particolare, le differenze sono evidenti anche per i docenti neoassunti, i quali devono rimanere per tre anni consecutivi nella sede di titolarità.

Congedo fino a 24 mesi

In base all’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n. 151/2001, il periodo di congedo retribuito conta come anzianità di servizio, ma non contribuisce alla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. È interessante notare che un documento significativo è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013, redatto da Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale chiarisce la questione della computabilità del congedo ai fini della progressione economica.

Per richiedere il congedo di 24 mesi, il dipendente deve presentare una serie di documenti che saranno poi inviati alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la verifica e la convalida. La richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Importante notare che tale congedo deve essere prioritariamente richiesto dal coniuge convivente della persona con disabilità grave, ma possono farne richiesta anche altri familiari o affini.


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