Docenti e libera professione: il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro si pronuncia
Secondo l’art. 2229 del Codice Civile, le professioni consentite ai docenti devono rientrare nella definizione giuridica di “professione intellettuale”. Pertanto, ai docenti è consentito intraprendere attività che rispondano a questa qualifica, a condizione che siano approvate dai dirigenti scolastici competenti. L’importanza di questa autorizzazione è evidenziata anche nella nota del Dipartimento dell’Istruzione (nota n. 1584 del 29 luglio 2005), che ribadisce la necessità che tali attività non pregiudichino la funzione docente.
È importante rilevare che, secondo la normativa, la disciplina speciale che regola il lavoro dei docenti prevale su quella generale applicata ai dipendenti pubblici. Di conseguenza, se i docenti ottengono l’autorizzazione dal dirigente scolastico, possono regolarmente esercitare la loro professione e ottenere l’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Questa situazione offre ulteriori opportunità professionali e di sviluppo per gli insegnanti.
