Permessi per motivi personali: 3+6 giorni per i docenti, diritto garantito senza discrezionalità.
I permessi retribuiti per i docenti: cosa prevede la normativa
Le controversie riguardo ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari tra i docenti e i dirigenti scolastici sono una realtà frequente nelle scuole. Questo tema suscita discussioni accese, soprattutto riguardo all’interpretazione delle norme vigenti sui permessi, in particolare l’uso dei 3+6 giorni di permesso. Quando un docente sfrutta i 3 giorni di permesso e desidera poi richiedere le successive 6 giornate di ferie, le posizioni di alcuni dirigenti scolastici possono risultare restrittive.
Per chiarire la situazione, è fondamentale esaminare gli articoli pertinenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2006/2009, che sono ancora in vigore. Gli articoli 15, comma 2 e 13, comma 9 definiscono diritti e modalità di concessione dei permessi, risultando determinanti per comprendere la legittimità delle richieste dei docenti.
Il riconoscimento dei permessi non si limita ai docenti a tempo indeterminato. Infatti, con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021, è stato esteso anche ai docenti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto, come stabilito dall’articolo 35, comma 12.
Il ruolo del dirigente scolastico e la discrezionalità
In merito alla discrezionalità del dirigente scolastico, è importante sottolineare che la normativa non consente di entrare nel merito delle motivazioni che giustificano la richiesta di permesso. Il dirigente è tenuto a garantire il diritto, a patto che la domanda sia presentata nei tempi stabiliti e che la motivazione sia certificata o autocertificata.
La lettura combinata dei due articoli del CCNL evidenzia che i docenti a tempo indeterminato hanno diritto ai 3+6 giorni di permesso. L’articolo 15, comma 2 del CCNL 2007 specifica che ogni dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi documentati, che possono essere autocertificati. In aggiunta, permettono l’uso di sei giorni di ferie retribuite per motivi analoghi anche durante il periodo scolastico, senza che l’amministrazione possa limitare tale diritto.
Di fronte a una richiesta di permesso per motivi personali, il dirigente scolastico deve limitarsi a controllare la formalità della domanda senza poter negare il permesso sulla base di considerazioni personali o familiari. Può soltanto verificare che la documentazione sia stata presentata correttamente e che non sia stata già utilizzata la totalità dei permessi consentiti.
Giurisprudenza a favore dei diritti dei docenti
Si sono manifestati a favore dei diritti dei docenti numerosi interventi giurisprudenziali che hanno chiarito la portata della normativa sui permessi. Le sentenze in questione evidenziano come i dirigenti scolastici non possano limitare la possibilità di fruire dei permessi e delle ferie, quando richiesti per motivi validi. Tra queste, la sentenza n° 288 del 2011 del Tribunale di Monza ha riaffermato che non è consentito al dirigente “porre regole preventive” che limitino questi diritti.
Altre sentenze, come la n° 309 del 2012 del giudice del lavoro di Lagonegro, hanno ribadito che i permessi sono esenti da considerazioni discrezionali del dirigente scolastico. Al contrario, il dirigente deve limitarsi a controllare la regolarità della domanda e l’idoneità della motivazione.
Ulteriori sentenze, come quella del Tribunale di Velletri (n. 378/2019), hanno corroborato il diritto dei docenti di usufruire di sei giorni di permesso retribuito senza necessità di concessione formale da parte del dirigente, e quella del Tribunale di Ferrara (n. 54/2019) ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL permette di utilizzare i permessi in modo diretto.
