Visita fiscale a domicilio per malattia: certificato telematico conferma l’assenza del prof.
La normativa attuale prevede che le visite fiscali possano essere richieste sia dall’INPS che dalla scuola, incluso nei giorni festivi. Questo implica che le verifiche possono avvenire tutti i giorni, comprese sequenze ripetitive nella stessa giornata e in giorni diversi dello stesso periodo di malattia.
Al termine delle visite mediche di controllo (VMC), l’INPS provvederà a condividere i risultati con i datori di lavoro pubblici attraverso servizi telematici. Ciò consente di verificare in tempo reale se il docente era reperibile all’indirizzo fornito. Se il docente non è risultato presente, è tenuto a fornire giustificazioni documentate entro dieci giorni. In assenza di tale giustificazione, l’amministrazione procederà con la segnalazione di assenza ingiustificata e le eventuali decurtazioni stipendiali.
L’Errore della Scuola
Nel caso specifico in esame, la responsabilità della situazione ricade sulla scuola, la quale avrebbe dovuto inviare la visita fiscale all’indirizzo fornito nel certificato medico, e non alla residenza conosciuta del docente. Il professore ha seguito correttamente la procedura, inviando copia del certificato telematico alla scuola per avvisarla della propria situazione. Pertanto, la scarsa comunicazione da parte della scuola ha portato a un’ingiusta trattenuta stipendiale.
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, la scuola non può applicare misure disciplinari o decurtazioni stipendiali nei confronti del docente. Questo è dovuto al fatto che il professore ha rispettato tutte le procedure richieste. La mancata considerazione dell’indirizzo indicato nel certificato da parte della scuola ha composto un errore di gestione. Resta vitale per i dipendenti pubblici, e in particolare per il personale docente, avere consapevolezza delle proprie responsabilità e dei diritti in situazioni simili.
