Supplenze ATA 2026/2027: Procedura e sanzioni per rinunce o abbandoni nelle nomine risorse umane.

Supplenze ATA 2026/2027: Procedura e sanzioni per rinunce o abbandoni nelle nomine risorse umane.

Supplenze ATA 2026/2027: Procedura e sanzioni per rinunce o abbandoni nelle nomine risorse umane.

Il conferimento delle supplenze ATA è regolato dalla circolare n° 11814 del 6 maggio 2026, che mira a garantire trasparenza e uniformità nella gestione delle supplenze, soprattutto in caso di rinunce o abbandono del servizio. Le disposizioni operative stabiliscono che i posti non assegnati in ruolo siano coperti con supplenze annuali o temporanee fino alla fine dell’attività didattica.

La procedura per il conferimento delle supplenze prevede l’utilizzo delle graduatorie in determinato ordine. Iniziamo con le graduatorie permanenti 24 mesi per incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Successivamente, vengono considerate le graduatorie provinciali di II fascia e le graduatorie di III fascia. Nel caso in cui non vi siano aspiranti disponibili in tutte le graduatorie, i dirigenti scolastici possono procedere all’interpello o alla convocazione di personale che si è reso disponibile tramite la MAD.

Le tipologie di supplenze previste per il personale ATA includono supplenze su posti vacanti e disponibili in organico di diritto fino al 31 agosto 2027 e supplenze su posti disponibili in organico di fatto fino al 30 giugno 2027. Inoltre, sono previste supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e spezzoni orari con possibilità di completamento.

La normativa prevede la possibilità per il personale ATA di accettare una proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, ma solo prima dell’inizio delle lezioni. Nel caso in cui la supplenza venga attribuita su spezzone orario, è garantito il completamento nello stesso profilo, con la possibilità di accettare un posto intero qualora non vi sia stata disponibilità al momento della convocazione.

Sono previste anche disposizioni per la prestazione di servizio in scuole non statali e per la sostituzione di assistenti amministrativi e tecnici. In caso di assenza di quest’ultimi, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze a partire dal 30° giorno di assenza, a condizione che vi siano meno di 3 dipendenti del profilo in servizio.

Infine, sono previste sanzioni per chi rinuncia o abbandona una supplenza, con l’esclusione da ulteriori proposte per il profilo specifico in caso di rinuncia e l’esclusione da tutte le supplenze per l’intero anno scolastico in caso di abbandono dopo aver accettato la supplenza.

Queste disposizioni normative sono fondamentali per garantire la corretta gestione delle supplenze ATA e assicurare la continuità e l’efficienza dei servizi scolastici.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *