Convocazione supplenze da Graduatorie di Istituto: scuole chiamano inoccupati e parzialmente occupati

Convocazione supplenze da Graduatorie di Istituto: scuole chiamano inoccupati e parzialmente occupati

Convocazione supplenze da Graduatorie di Istituto: scuole chiamano inoccupati e parzialmente occupati

Una guida per le convocazioni da Graduatoria di Istituto per supplenze brevi e saltuarie

Le convocazioni da Graduatoria di Istituto rappresentano un momento cruciale per gli aspiranti docenti alla ricerca di opportunità di supplenza. In particolare, una docente inserita nelle GPS di I fascia per la classe di concorso A019 (storia e filosofia) può trovarsi ad affrontare il complesso processo di convocazione per incarichi brevi, saltuari o anche annuali.

Procedura informatica per la consultazione delle graduatorie

Ai sensi dell’art.14, comma 1 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, le istituzioni scolastiche adottano una procedura informatica per la consultazione delle proprie graduatorie. Questo strumento consente di verificare la disponibilità degli aspiranti docenti e di procedere alla convocazione solo di coloro che sono nella condizione di accettare la supplenza. In particolare, vengono considerati parzialmente occupati coloro che necessitano di completare l’orario e totalmente inoccupati coloro senza alcun incarico.

Convocazioni tramite sistema gestionale

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale per interpellare gli aspiranti docenti e registrare la loro disponibilità ad accettare l’incarico proposto.

Supplenze brevi e superiori ai 30 giorni

La procedura informatica è utilizzata per la convocazione di qualsiasi tipo di supplenza, sia per quelle inferiori ai 30 giorni che per quelle di durata superiore. Tuttavia, è importante sottolineare che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni è necessario trasmettere la proposta di assunzione con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta dell’aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, il preavviso è di almeno 12 ore.

Fonti:
– Art. 14, comma 1 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026
– Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *