Le unioni civili diventano legge: diritti, doveri e chiarimenti

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Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera ai tre decreti attuativi adeguano le norme dell’ordinamento dello stato civile. Le unioni civili sono legge. Mancava soloquest’ultimo passo alle unioni civili diventate legge il 20 maggio scorso, la cosiddetta legge Cirinnà. Ora anche il 14 gennaio diventa una data storica per i diritti delle coppie omosessuali.

Decreti che chiariscono alcuni punti che erano rimasti un po’ in dubbio. Tra questi la possibilità di trascrivere i matrimoni contratti all’estero sul registro delle unioni civili italiane, e questo anche se il matrimonio è stato contratto prima dell’entrata in vigore della legge in Italia. Viene anche chiarita la possibilità di delega da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale dello stato civile, così come già avviene per il matrimonio.

È stato recepito nella anche quella parte che riguarda i matrimoni celebrati in pericolo di vita, nelle acque o nei cieli internazionali. Se in pericolo di vita si potrà essere uniti civilmente per mare o per cielo, magari anche per terra a bordo di uno treno.

Per contrarre un’unione civile con una persona dello stesso sesso straniera, di un Paese dove non vengono riconosciute le unioni civili è sufficiente che la persona straniera produca un certificato di stato libero e non un nulla osta del suo Paese. Qualora il Paese di origine della persona con la quale si vuole fare l’unione civile non rilasci nemmeno il certificato di stato libero, si può arrivare all’autocertificazione. Verranno ovviamente registrati come unioni civili, anche con valore retroattivo.

Davanti al giudice di un tribunale, durante un processo le coppie unite con rito civile e dello stesso sesso, saranno considerate equiparate in tutto alla posizione di un marito o di una moglie, ma non nel caso dell’adozione del cognome del partner: nel caso delle unioni civili è una scelta facoltativa. Anche se poi nel caso la scelta sia positiva ci si comporta esattamente come nel matrimonio.

Diritti e doveri

Unione civile: l’unione civile tra due persone dello stesso sesso si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

Obblighi: dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’e’ obbligo di fedeltà, ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Cognome: per la durata dell’unione civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.

Famglia: Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Regime patrimoniale: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano diversamente.

Adozioni: la legge non prevede la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio dell’altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo.Tuttavia, all’articolo 3 si prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso.

Pensione, eredità, tfr: la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Scioglimento: si applicano in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzi, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione. Tanto da far parlare di ‘separazione lampo’ davanti all’ufficiale di stato civile.

Convivenze di fatto: la legge disciplina anche le unioni tra due persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Assistenza ospedale o detenzione: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Abitazione: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.

Patrimonio: i conviventi possono, non hanno l’obbligo, sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in comunione dei beni.

Alimenti: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Esulta la senatrice del Pd, Monica Cirinnà,  la “madrina” della legge: “Dopo la storica approvazione della legge per le unioni civili, oggi il Consiglio dei Ministri dà l’ok ai decreti attuativi. È un’altra grande vittoria per la comunità lesbica, gay e trans grazie alla quale l’Italia fa un altro passo avanti perché le unioni saranno consentite anche per i cittadini extra Unione Europea che vengono da Paesi dove sono in vigore leggi anti-gay. È una bellissima giornata”.

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