Permessi per lutto: guida pratica per il personale ATA e le modalità di richiesta.
Cosa cambia per i precari e i casi di più lutti nell’anno scolastico
Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato, sono state introdotte modifiche significative dal 18 gennaio 2024, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo art. 35 del CCNL scuola 2019/2021. Nel comma 8 di tale articolo si riconosce anche per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto, applicando le stesse condizioni previste per il personale di ruolo e mantenendo invariato l’elenco dei familiari considerati.
Un altro aspetto da considerare è l’eventualità che un dipendente subisca più lutti nello stesso anno scolastico. In tali circostanze, il diritto a utilizzare i tre giorni di permesso si rinnova per ciascun evento luttuoso. L’ARAN ha confermato che il diritto sorge per ogni singola perdita, e i giorni possono essere fruiti in un “ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso”, garantendo così una certa flessibilità organizzativa al lavoratore.
È importante sottolineare che le regole e i diritti legati al permesso retribuito per lutto devono sempre essere verificate attraverso le fonti ufficiali, quali il CCNL e altre normative specifiche, per garantire una corretta interpretazione e applicazione delle stesse.
In questo contesto, è fondamentale per ogni lavoratore conoscersi i propri diritti per affrontare situazioni di lutto con maggiore serenità e sicurezza dal punto di vista lavorativo.
Fonti ufficiali: CCNL scuola 2006/2009; CCNL scuola 2019/2021; ARAN.
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