Titolarità: precedenza nell’assegnazione provvisoria per classe di concorso rispetto ad altro grado.
L’articolo 7, comma 4 del CCNI stabilisce un principio fondamentale: la richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso, posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. In altre parole, l’amministrazione scolastica esaminerà prima la possibilità di assegnare il docente nella sua classe di concorso o grado di istruzione di titolarità, prima di prendere in considerazione altre opzioni.
Facciamo un esempio pratico. Un docente titolare nella classe di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado) che richiede assegnazione provvisoria sia per la A-12 che per la A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) vedrà esaminata per prima la domanda relativa alla A-12.
Inoltre, l’articolo 7, comma 8 del CCNI specifica ulteriormente le modalità di assegnazione:
- L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella per gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi.
- L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune, anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
Questi due punti sono cruciali per comprendere l’ordine di priorità. Cerchiamo di analizzarli nel dettaglio.
