Ferie del personale ATA: normative essenziali e informazioni utili da conoscere.

Ferie del personale ATA: normative essenziali e informazioni utili da conoscere.

Ferie del personale ATA: normative essenziali e informazioni utili da conoscere.

Normativa sulle Ferie del Personale ATA con Contratto a Tempo Indeterminato

La regolamentazione delle ferie per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato è stabilita principalmente nell’art. 13 del CCNL scuola 2006/2009, con importanti precisazioni fornite dal CCNL scuola 2019-2021.

Ferie nel CCNL 2006/2009

Secondo l’art. 13, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009, qualora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) preveda una settimana lavorativa di cinque giorni, il sesto giorno è comunque considerato lavorativo per il calcolo delle ferie. Le frazioni di ferie inferiori alla settimana vengono calcolate con un’unità equivalente di 1,2 giorni per ciascun giorno lavorativo usufruito.

Il comma 11 dello stesso articolo specifica che, compatibilmente con le esigenze organizzative, il personale ATA ha la possibilità di frazionare le ferie in diversi periodi. È essenziale che almeno 15 giorni di ferie consecutive siano goduti nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, per garantire una pausa annuale adeguata.

Calcolo dei Giorni di ferie

I primi quattro commi dell’art. 13 stabiliscono il calcolo dei giorni di ferie spettanti al personale ATA. In particolare, il comma 1 indica che ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a un periodo di ferie retribuito per ogni anno di servizio. Durante questo periodo, il dipendente riceve la normale retribuzione, escluse eventuali indennità relative a straordinari o lavoro aggiuntivo.

Nel comma 2 si stabilisce che la durata delle ferie ammonta a 32 giorni lavorativi, comprese le due giornate previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per i neo-assunti, il comma 3 prevede 30 giorni di ferie comprensivi delle due giornate menzionate nel comma 2. Infine, il comma 4 specifica che dopo tre anni di servizio, i dipendenti di cui al comma 3 acquisiscono i diritti di ferie previsti al comma 2.


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