Immigrazione: Corte stabilisce che la pena del decreto Cutro non è sproporzionata.
La Corte costituzionale ha stabilito che le pene previste dal “decreto Cutro” per i reati legati all’immigrazione clandestina non sono costituzionalmente illegittime. La sentenza ha riguardato un caso in cui tre migranti sono morti a seguito di un incidente durante il trasporto in mare. Le pene, che vanno da venti a trenta anni, sono considerate severe ma proporzionate alla gravità delle condotte illecite, miranti a tutelare la vita e l’integrità fisica dei migranti. La Corte ha altresì rimarcato normative che riconoscono una minore responsabilità per i cosiddetti “migranti-scafista” in situazioni di coercizione o emergenza.
Sentenza della Corte Costituzionale sulle pene per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
ROMA (ITALPRESS) – La Corte Costituzionale ha stabilito, con la sentenza numero 120, che le pene applicabili per il reato di morte o lesioni, derivanti dai delitti legati all’immigrazione clandestina, non sono costituzionalmente illegittime. Questa decisione è emersa in seguito a un procedimento penale relativo al trasporto di trentaquattro migranti in mare, in cui si sono verificati gravi incidenti a causa di una collisione con un motovedetta. Durante l’incidente, tre persone hanno perso la vita e altre dieci sono rimaste ferite.
Il giudice del Tribunale di Siracusa aveva sollevato dubbi sulla proporzionalità delle pene previste dall’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, modificato dal “Decreto Cutro”. Questo articolo prevede pene di reclusione da venti a trenta anni per chi favorisce l’ingresso irregolare, qualora ciò comporti la morte di più persone o gravi lesioni ad altre. La Corte ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una pena severa, ma non ha ritenuto che sia sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti.
La norma considera il trasporto di migranti effettuato in condizioni che mettono a rischio la vita o l’incolumità delle persone coinvolte. La sentenza ha sottolineato che solo comportamenti di notevole gravità possono essere sanzionati, mirando in particolare alla protezione della vita e della dignità dei migranti. È emerso anche un focus sulla figura del “migrante-scafista”, un migrante non appartenente a organizzazioni criminali, che possa trovarsi a condurre un imbarcazione per necessità.
In caso di violenze o minacce, il migrante potrebbe invocare lo stato di necessità. Se tale stato non fosse riconosciuto, potrebbero applicarsi attenuanti relative al contributo minimo prestato o a una condizione di soggezione psicologica. Infine, la Corte ha ritenuto infondate le comparazioni con reati come l’omicidio volontario, poiché le modalità di sanzione previste differiscono in modo sostanziale. Sono state dichiarate inammissibili le questioni relative a bilanciamenti tra circostanze, ritenute non rilevanti per il caso.
Decisione della Corte Costituzionale sulle pene per migrazione clandestina
La Corte Costituzionale ha stabilito che le sanzioni per il reato di morte o lesioni derivanti dai crimini legati all’immigrazione clandestina, introdotte nel 2023 con il “decreto Cutro”, non sono incostituzionali. Questa sentenza, depositata oggi e identificata con il numero 120, ha origine dalle questioni sollevate da un Giudice di Siracusa riguardante il trasporto di trentaquattro migranti via mare, durante il quale tre persone sono morte a seguito di una collisione con una motovedetta.
Il giudice rimettente ha espresso dubbi sulla proporzionalità delle pene previste dall’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione. Secondo la normativa, il favoreggiamento dell’ingresso irregolare è punito con una reclusione da venti a trenta anni se, come conseguenza non voluta, si verifica la morte di più persone o lesioni gravi a qualcun altro. La Corte ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una “risposta punitiva di eccezionale severità”, ma ha escluso che tale gravità sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione della norma.
Il reato presuppone che il trasporto esponga le persone a rischi significativi e che si possano verificare morti o ferite gravi. La normativa si concentra su comportamenti di grande gravità che compromettono beni di primaria importanza, mirando a proteggere non solo l’ordine dei flussi migratori, bensì anche la vita e la salute fisica dei migranti coinvolti nel traffico illegale.
Per quanto riguarda la figura del “migrante-scafista” non coinvolto con i trafficanti, la Corte ha evidenziato che esistono norme che possono attenuare la responsabilità penale di tali individui. In situazioni di costrizione, dove il migrante deve assumere il ruolo di scafista per fuggire da condizioni pericolose, possono applicarsi esimenti come lo stato di necessità o attenuanti basate sulla minima collaborazione. La decisione ha anche respinto il confronto del reato con altre fattispecie, affermando che la pena di venti anni è congruente con le circostanze del caso.
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