Il PEI è un documento vincolante, conferma la Corte di Cassazione.

Il PEI è un documento vincolante, conferma la Corte di Cassazione.

Il PEI è un documento vincolante, conferma la Corte di Cassazione.

I genitori di uno studente con disabilità certificata, secondo l’art. 3, comma 3 della L. 104/1992, avevano presentato un ricorso per discriminazione ai sensi della L. 67/2006. Il loro contendere riguardava il Piano Educativo Individualizzato (PEI) della scuola, che, secondo loro, aveva attribuito un numero di ore di sostegno inferiore a quanto previsto in base alla gravità della disabilità dello studente. Inizialmente, il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto il ricorso, aumentando le ore di sostegno. Tuttavia, la scuola ha impugnato la decisione in appello e la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso, ritenendo che la contestazione dovesse essere rivolta al TAR e non al Tribunale civile. In essa si affermava che il PEI fosse un atto “provvisorio”, formalmente non definitivo e impugnabile solo davanti al TAR, sottolineando la necessità di un atto definitivo per far sorgere il diritto dello studente alle ore di sostegno.

Sentenza della Corte di Cassazione e il ruolo del PEI

Successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12704 pubblicata il 5 maggio 2026, ha annullato la decisione della Corte d’Appello. In questa sentenza, la Cassazione ha stabilito che il PEI deve essere considerato un atto “definitivo”. È curioso notare come sia stata necessaria l’intervento delle sezioni unite della Cassazione per risolvere una questione che già diversi tribunali avevano affrontato implicitamente, riconoscendo il PEI come atto impugnabile in sede civile per discriminazione. La confusione nasce dal fatto che l’art. 7 del D.Lgs. 66/2017 definisce il PEI “provvisorio” solo per quanto riguarda quello formulato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) nella verifica finale di giugno, mentre indica come “definitivo” quello redatto alla fine di ottobre.

Questa ambiguità terminologica è ulteriormente complicata dall’art. 4 del D.P.C.M. n. 185/2006, che stabilisce che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale “autorizza” il numero degli alunni da iscrivere alle scuole e il conseguente numero di ore di sostegno. Di conseguenza, le ore indicate nel PEI sarebbero solo una proposta autorizzata dall’Ufficio Scolastico. Con la sentenza della Cassazione, le diverse posizioni giuridiche sulla definizione di PEI sono state finalmente chiarite, garantendo un significato inequivocabile e permettendo agli studenti con disabilità di rivendicare il loro diritto allo studio.


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