Tar Lazio conferma referendum giustizia: date fissate per il 22-23 marzo.

Tar Lazio conferma referendum giustizia: date fissate per il 22-23 marzo.

Tar Lazio conferma referendum giustizia: date fissate per il 22-23 marzo.

Il Tar del Lazio ha emesso la sentenza n. 1694, dichiarando infondato il ricorso contro il decreto del Presidente della Repubblica che ha indetto il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. I ricorrenti contestavano la validità del decreto e cercavano di presentare un quesito referendario diverso, ma il Tribunale ha stabilito che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento, doveva essere sottoposta al voto popolare senza ulteriori ostacoli. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per la chiarezza della sentenza, ritenendo superflue le richieste di firme aggiuntive.

Sentenza del TAR del Lazio sul Referendum Costituzionale

ROMA (ITALPRESS) – Oggi è stata emessa la sentenza n.1694 dal Tar del Lazio, che ha esaminato il ricorso contro il decreto del presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026. Il tribunale ha dichiarato infondato il ricorso, il quale contestava la convocazione del referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo prossimi. Tale referendum concerne la legge costituzionale riguardante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025. I ricorrenti, promotori di una raccolta di firme per un quesito referendario parzialmente diverso, cercavano di fermare il decreto presidenziale per completare la loro iniziativa e sottoporre la loro proposta all’ufficio competente.

Il Tar del Lazio ha stabilito che le norme in vigore sono principalmente indirizzate a garantire che la legge di riforma, approvata con il consenso della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, possa essere presto sottoposta al giudizio popolare. Il tribunale ha osservato che il soggetto che ha presentato per primo la richiesta di referendum, tra quelli previsti dall’art. 138 della Costituzione, non ha rilevanza nel contesto della consultazione. Questi soggetti possono includere almeno un quinto dei membri di una delle Camere, cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso grande soddisfazione per la decisione del Tar, sottolineando la chiarezza della motivazione. Ha evidenziato che, essendo un referendum confermativo, una volta verificata la richiesta parlamentare, le ulteriori condizioni, come la raccolta di cinquecentomila firme, risultano superflue. Nordio ha descritto il tentativo dei ricorrenti come un espediente dilatorio, auspicando che simili tentativi non si ripetano.

L’importanza di questa sentenza risiede nella certezza della tempistica di attuazione della riforma, assicurando al contempo un chiaro riferimento alle procedure previste dalla Costituzione. Con l’approvazione parlamentare già avvenuta, il potere di decisione ora spetta ai cittadini, i quali potranno esprimersi in merito alla riforma nei prossimi mesi.

Sentenza del Tar del Lazio sul Referendum Costituzionale

ROMA (ITALPRESS) – Oggi è stata emessa la sentenza numero 1694 dal Tar del Lazio, che ha analizzato il ricorso presentato contro il decreto del presidente della Repubblica datato 13 gennaio 2026. Questa deliberazione ha indetto, per il 22 e 23 marzo prossimi, un referendum costituzionale relativo alla legge approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025, riguardante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I ricorrenti, che avevano avviato una raccolta di firme per un quesito referendario parzialmente diverso, cercavano di bloccare e annullare il decreto, sperando di completare la loro iniziativa e presentare il proprio quesito per la valutazione di legittimità.

Il Tar ha dichiarato infondato il ricorso, sottolineando come la normativa vigente sia concepita per garantire il rapido accesso della legge di riforma costituzionale all’approvazione popolare. La disposizione mira a facilitare la consultazione senza considerare chi tra i soggetti autorizzati dall’articolo 138 della Costituzione abbia per primo avanzato la richiesta di referendum. Gli attori coinvolti – a scelta fra membri del Parlamento, consigli regionali o un numero definito di elettori – non influenzano il principio di tempestività nella discussione pubblica della legge.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione del Tar, evidenziando la chiarezza della motivazione. Ha affermato che, trattandosi di un referendum confermativo, una volta soddisfatta la condizione per il suo svolgimento – in questo caso, la richiesta parlamentare – le ulteriori condizioni, come l’accumulo delle cinquecento mila firme, risultano superflue. Secondo Nordio, l’iniziativa di ricorso rappresentava un tentativo dilatorio che si auspica rimanga isolato.

L’importanza di questa sentenza risiede nella tempestività e nella certezza con cui le riforme costituzionali possono essere sottoposte al voto popolare. La decisione del Tar rafforza l’impegno del Parlamento a rendere accessibili ai cittadini questioni fondamentali per l’assetto delle istituzioni. Il prossimo referendum offre un’opportunità cruciale per il coinvolgimento della popolazione nel processo di riforma.

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